Consulenze tecniche e legali

Lo Studio Tecnico Panza offre servizio di consulenza tecnica specializzata, per avere un chiaro quadro dei costi-benefici inerenti la realizzazione di qualsiasi opera architettonica, la fattibilità, le soluzioni più adatte sotto il profilo tecnologico e normativo.

 

Casi pratici di consulenza tecnica :

  • La consulenza si esplica nell’assistenza alla stipula di atti di compravendita, divisione, donazione e permuta;
  • Nel redigere memorie tecniche per notai e per legali, Dichiarazioni di successione con formazione quote di eredità, riunioni d’usufrutto;
  • Nella formulazione di pareri e giudizi su immobili, produzione di elaborati grafici esplicativi allegati a relazioni peritali;
  • Consulenza su atti amministrativi ed urbanistici;
  • Studi di fattibilità inerenti questioni edilizio-urbanistiche;
  • Tabelle millesimali;
  • Consulenze tecniche aventi per oggetto il patrimonio immobiliare, per l’amministrazione, controllo, manutenzione dello stesso;
  • Consulenze tecniche per la stima dei danni.

La consulenza tecnica di parte

La consulenza tecnica di parte assume un ruolo fondamentale per la risoluzione di questioni che sempre più spesso, dipendono da valutazioni di carattere tecnico molto precise.

L’intervento dei consulenti di parte alle udienze ed, in genere, alle operazioni svolte dal CTU è di regola previsto dalla legge come una semplice facoltà (in quanto opera nell’esclusivo interesse della parte che intende farsi assistere dal perito) e non come un obbligo. La circostanza fa si che in molti casi, anche se sarebbe sempre auspicabile una partecipazione attiva del consulente di parte in modo tale da rendere efficace il suo intervento, non sia neppure richiesto un impegno che lega il professionista alla burocrazia dei tribunali. Di frequente il contributo del professionista/consulente si risolve nella stesura di osservazioni tecniche e nel loro deposito presso la cancelleria del tribunale, senza che la macchina della giustizia possa in alcun modo interferire negativamente sul suo lavoro

L’art. 201 c.p.c. prevede che: « Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche »

Consulenze legali

Lo Studio Tecnico Panza nel merito della consulenza legale specializzata, collabora con il Professor Avvocato Emanuele Boscolo specializzato in Diritto Amministrativo, dell’Urbanistica, dell’Ambiente, delle Acque, dei LLPP, dei Servizi Pubblici, del Commercio.

 

APPROFONDISCI

Compila il form per richiedere informazioni su questo servizio