Pratiche in sanatoria (sanatoria edilizia e sanatoria paesaggistica)

Lo Studio Tecnico Panza effettua pratiche di sanatoria edilizia, necessarie per regolare e sanare ogni tipo di intervento e abuso che sia stato eseguito senza le dovute autorizzazioni. Ci occupiamo di redigere:

  • accertamenti di compatibilità paesaggistica (ai sensi dell’art. 181 comma 1 quarter del d.lgs 22 gennaio 2004 n.42 così come modificato dalla legge 308/04);
  • C.I.L.A. in sanatoria (art.6 comma 7 d.p.r. n.380/2001 e art.33 comma l.r. n.12/2005);
  • Richiesta di permesso di costruire in sanatoria (ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.p.r. 380/2001).

Spesso è necessario procedere alla redazione di pratiche in sanatoria quando si decide di vendere/regolarizzare la situazione attuale dell’immobile risultante difforme dall’ultimo stato autorizzato.

Operiamo in tutte le città in provincia di Varese

(Sesto Calende, Busto Arsizio, Varese, Gallarate, Saronno, Cassano Magnago, Tradate, Somma Lombardo, Cardano al Campo, Luino, Castellanza, Olgiate Olona, Fagnano Olona, Lonate Pozzolo, Induno Olona, Gavirate, Besozzo, Vergiate, Gorla Minore, Casorate Sempione, Angera, Besnate, Ispra, Albizzate, Taino, Biandronno, Brebbia, Daverio, Gemonio, Golasecca, Ternate, Varano Borghi, Bodio Lomnago, Mercallo, Cadrezzate, Malgesso, Ranco, Comabbio, Osmate)

ed in provincia di Novara.

(Borgomanero, Trecate, Galliate, Arona, Oleggio, Cameri, Castelletto Sopra Ticino, Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Varallo Pombia, Dormelletto, Pombia, Oleggio Castello, Marano Ticino, Agrate Conturbia, Divignano)

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Domande frequenti sulla Sanatoria Edilizia

Si considerano opere abusive tutte le opere eseguite in un immobile (internamente o esternamente) sena aver richiesto gli opportuni permessi al Comune di competenza. Vengono considerate anche modifiche di poco conto (porte, spallette, cartongessi, ecc…).
Non è possibile cambiare solo la planimetria catastale ma servirà anche fare una pratica in sanatoria edilizia presso il Comune di competenza. Ogni aggiornamento catastale per essere accettato necessità infatti dell’indicazione un ҄giustificativo҅ che nel caso di una diversa distribuzione degli spazi interni è una pratica edilizia.
Se hai comprato con le difformità esistenti e non ha avuto problemi è perché l’acquisto è avvenuto prima del 2010. La verifica della situazione catastale prima della vendita è stata infatti introdotta solo dal 2010 (art. 19 comma 14 del D.L. 78/2010). Anche se gli abusi non li hai fatti tu, l’ultimo proprietario purtroppo è quello che ҄paga҅ se gli stessi non sono mai stati segnalati in precedenza.
Per sanare amministrativamente degli abusi è necessario, oltre ad istruire le necessarie pratiche, pagare delle sanzioni sia a livello catastale che comunale. Per considerarsi sanabili le opere deve esserci la cosiddetta ҄doppia conformità҅ descritta dall’art. 36 del D.P.R. 380/01 (testo unico dell’edilizia), ovvero le opere devono rispettare sia regolamenti vigenti oggi, che quelli vigenti all’epoca di esecuzione degli abusi.
La pratica comunale per sanare sole opere interne è la C.I.L.A. che sarà per opere già eseguite sarà ai sensi dell’art. 6 comma 7 D.P.R. 380/01. La sanzione è fissa indipendentemente che sia stata eseguita una piccolissima modifica oppure che si sia rivoluzionata completamente l’unità immobiliare. Per effetto dell’entrata in vigore della Legge 11 novembre 2014, n. 164 che modifica l’art. 6 comma 7 del D.p.r. 380/01 la sanzione che prima era di € 258,00 adesso è passata a € 1000,00
Le sanzioni che saranno da versare dipendono molto dal tipo di abusi che sono stati fatti. Solitamente per le sole opere interne alle unità immobiliari è prevista una sanzione fissa di € 1.000,00. Per le opere esterne la sanzione è a discrezione del Comune a seconda dalla gravità degli abusi eseguiti con un minimo che parte da € 516,00. Quando si sono realizzati ampliamenti o altri interventi che avrebbero comportato il versamento di oneri e contributi di costruzione al Comune, a titolo di oblazione è previsto che venga versato il doppio dell’importo che sarebbe stato dovuto con una pratica ordinaria.
Non tutti gli abusi sono sanabili, è necessario che la situazione dell’immobile a seguito delle opere risulti comunque conforme ai regolamenti edilizi e d’igiene vigenti (giuste dimensioni degli ambienti, rapporti aereo-illuminanti, antibagno prima dei servizi igienici, ecc…) Se così com’è l’immobile non è sanabile, potrebbe essere necessario intervenire con dei lavori edili atti a riportare a norma la situazione.

Spesso capita che nello stesso contesto immobili uguali abbiano già sanato opere simili in passato anche se oggi non è più possibile. Prima di fare confronti è necessario informarsi se si sia ricorso a condoni edilizi (che oggi non ci sono più)

Qualora si ritenga che i costi per sanare il proprio immobile siano troppo elevati, si tenga presente che nel caso si intenda vendere, questo sarà impossibile. Se l’eventuale acquirente intenderà avvalersi di un mutuo, l’istituto di concessione del credito prima di dare il benestare farà verificare l’immobile da un perito. Quest’ultimo se rilevasse delle difformità con la planimetria catastale bloccherà la pratica fino a quando non sarà fatta la sanatoria.

Qualora l’acquirente non richieda un mutuo, vendere in presenza di difformità è comunque punibile ai sensi di legge (falsità in atti pubblici che è REATO PENALE)

Qualora si ritenga che i costi per sanare il proprio immobile siano troppo elevati, prima di valutare altre scappatoie ҙdichiarare che i lavori vengono eseguiti ora per evitare le sanzioni, ecc…) tenga presente che in caso di un controllo da parte del comune si verrà accusati di falsità in atti pubblici e si verrà coinvolti in un procedimento penale.

Spesso capita che nello stesso contesto immobili uguali abbiano già sanato opere simili in passato anche se oggi non è più possibile. Prima di fare confronti è necessario informarsi se si sia ricorso a condoni edilizi (che oggi non ci sono più)

Note:

Sono oggetto di interventi in sanatoria tutte le opere eseguite internamente ed esternamente senza aver presentato presso l’ente competente le opportune istanze autorizzative.

è necessario inoltre a conclusione del procedimento aggiornare l’elaborato catastale rappresentando quanto realizzato. Dovranno inoltre essere corrisposte sanzioni agli enti competenti quantificate di volta in volta a seconda dell’abuso commesso. Non tutti gli abusi sono sanabili, è necessario che una situazione dell’unità immobiliare risulti comunque conforme alla disciplina edilizia-urbanistica e regolamento locale d’igiene.

L’immobile che presenta difformità non potrà essere compravenduto.

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