Di Davide Galfrè – 2 dicembre 2016

È stato presentato al Senato in data 29 novembre 2016 un disegno di legge per riordinare ed aggiornare la normativa in materia di amianto in un cosiddetto Testo Unico.

Il disegno di legge per il Testo Unico sull’Amianto è, dunque, al vaglio del Senato e delle varie Commissioni, ma per molti versi si può già affermare che si tratti di un passo avanti nella semplificazione di una normativa che, al momento, risulta troppo frammentaria e di difficile consultazione.

Scarica il Disegno di Legge Testo Unico sull’Amianto

Il disegno di legge è composto da 128 articoli suddivisi in otto titoli comprendenti i seguenti argomenti generali:

  1. Disposizioni generali
  2. Tutela dell’ambiente
  3. Tutela della sicurezza del lavoro
  4. Tutela della salute collettiva
  5. Misure previdenziali
  6. Incentivi per gli interventi di bonifica
  7. Agenzia Nazionale Amianto
  8. Sanzioni, disposizioni processuali e abrogazioni

Testo Unico Amianto: le novità tecniche

Senza valutare né entrare nel merito della bontà dal punto di vista medico/ambientale e da quello delle pene e sanzioni, è possibile notare alcune importanti novità tecniche presenti nel Testo Unico sull’Amianto, che con tutta probabilità non saranno modificate in sede di verifica e futura approvazione da parte del Senato.

La più grossa novità è, sicuramente, la creazione dell’Agenzia Nazionale Amianto con il compito di mantenere il registro del censimento dell’amianto. 

Ma procediamo con ordine.

Gli articoli dal 10 al 14 prevedono l’obbligo per i proprietari di edifici in cui è presente amianto (nel caso di parti condominiali l’obbligo spetta in capo all’amministratore) di applicare una procedura di verifica, campionatura e controllo del materiale, registrando il tutto in un apposito modulo da conservare; sulla base del controllo si capirà il grado di degrado del materiale e l’azione più opportuna da attuare tra un programma di controllo o la bonifica (obblighi già in vigore al momento).

Una grossa novità sarebbe apportata dall’articolo 15, il quale impone l’obbligo di denuncia all’ASL territorialmente competente di materiali contenenti amianto suscettibili di danneggiamento o danneggiati. Grazie a tali denunce, l’ASL provvederebbe alla redazione di un registro contente la mappatura dell’amianto presente sul territorio.

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La bonifica sarà obbligatoria, come grossomodo accade attualmente, in tutti i casi i cui il grado di danneggiamento è troppo elevato da rendere impossibile la riduzione significativa dei rischi tramite l’attuazione di un programma di controllo e manutenzione.

La proposta riprende le tipologie di bonifica possibili (incapsulamento, confinamento e rimozione) ed esplica alcuni casi particolari di rimozione amianto (dalle coperture, dalle grandi strutture etc.) e riporta, altresì, le istruzioni generali per l’allestimento del cantiere.

Un ulteriore aggiornamento arriverebbe dagli articoli 47 e seguenti che riguardano la sicurezza nei luoghi di lavoro; viene prevista una notifica da inviare 10 giorni prima dell’inizio dei lavori di smaltimento (ora il termine è di 30 giorni solo nel caso della redazione del piano di lavoro); resterebbe da chiarire come interpretare quest’ultima notifica in combinato con gli adempimenti richiesti dal T.U. Sicurezza negli articoli 250 e 256.

Il disegno di legge prevede il mantenimento anche negli anni a venire delle opportunità fiscali garantite dalla detrazione fiscale al 50% e dal credito d’imposta dal reddito d’impresa.

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La più grossa novità è, come dicevo, la creazione dell’Agenzia Nazionale Amianto con il compito di mantenere il registro del censimento dell’amianto, curare l’informazione generale ai fini della prevenzione e coordinare in generale di tutto ciò che concerne il mondo amianto.

I rifiuti contenti amianto resterebbero, pacificamente, classificati tra i rifiuti speciali pericolosi (art. 184 d.lgs. 152/2006) e, pertanto, le ditte operanti nel settore dovranno essere iscritte all’Albo dei Gestori Ambientali (art. 212 d.lgs. 152/2006).

Si resta, dunque, in attesa che dallo Stato arrivino nuovi aggiornamenti in merito.

 

 

 

 

 

Fonte: www.ediltecnico.it